22 maggio 2015

STATUTO ASSOCIAZIONE IRIDE

 

statutoDenominazione e sede legale

 

Art. 1 E’ costituita, ai sensi della L266/91 e della LR 28/93 e successive modificazioni,  un’Associazione di Volontariato apartitica, aconfessionale, non a scopo di lucro con denominazione “IRIDE : ASSOCIAZIONE FAMIGLIE ADOTTIVE”

 

Art. 2   L’Associazione ha sede in loc. Cetica Rimaggio n. 1/M Castel San Niccolò (AR).

il consiglio direttivo è delegato a trasferire, qualora sia ritenuto necessario,  la sede legale dell'associazione all'interno dei comuni facenti parte dell’Unione dei Comuni Montani del Casentino. Tale modifica non comporterà variazione allo statuto sociale."

 

Art. 3   L’Associazione ha durata indeterminata.

 

Scopo

Art. 4  L’Associazione ha per scopo:

a)    Offrire occasione di confronto e sostegno reciproco alle coppie adottive ed aspiranti tali;

b)    Favorire negli educatori la conoscenza dei problemi di un minore abbandonato;

c)     Promuovere una  collaborazione con i soggetti che operano nel campo dell’adozione.

d)     Sensibilizzare la società  sui problemi dell’adozione, della giustizia sociale e della solidarietà attraverso la predisposizione di progetti e azioni di informazione e formazione rivolti in particolare alle Scuole di ogni ordine e grado.

e)       Sostenere tutte le altre attività consentite dalle normative, utili al raggiungimento dello scopo sociale.

f)     Incentivare l’interscambio ed il mutuo auto aiuto fra famiglie adottive e non.

g)   promuovere ogni attività diretta e indiretta utile a conoscere, diffondere, agevolare e concretizzare l'adozione e l'affidamento dei minori

h)   offrire sostegno diretto o indiretto alle famiglie adottive e affidatarie

i)     favorire la conoscenza e la collaborazione fra i diversi soggetti istituzionali e non che si occupano di adozione e affidamento attraverso la realizzazione di iniziative e progetti sulle tematiche dell'adozione e dell'affidamento, comprese le tematiche della salute dei bambini soprattutto nell'adozione internazionale

j)     promuovere iniziative volte a favorire consapevolezza e conoscenza di sé dei figli adottivi e affidatari attraverso scambi di esperienze fra figli, incontri con esperti e progetti vari finalizzati allo scopo

k)    approfondire le dinamiche che si innescano nelle famiglie adottive e affidatarie con il passare del tempo e il variare dell'età dei figli    

Per raggiungere questi scopi l’Associazione può ottenere il concorso di giuristi, psicologi, pedagoghi ed esperti e stabilire rapporti di collaborazione e collegamento con enti pubblici (scuola, Asl, enti locali e territoriali), nonché con associazioni aventi analoghe finalità.

 

Finalità

Art.  5 della struttura. Durante la vita dell’associazione non possono essere distribuiti, anche in modo indiretto, avanzi di gestione nonché fondi L’Associazione non é a fine di lucro, è di carattere volontario, persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale e si ispira al principio di democraticità, riserve o capitali. Eventuali utili dovranno essere impegnati per la realizzazione delle attività istituzionali.

 

Adesione

Art.  6 Possono far parte dell’Associazione tutti coloro, maggiori di età, che desiderino aderirvi senza distinzione di sesso, razza o credo religioso purché ne facciano domanda al Presidente, impegnandosi ad accettare e rispettare il presente Statuto. L’ammissione è deliberata a maggioranza assoluta del Consiglio Direttivo. Non possono essere ammesse come soci le persone implicate in fatti contrari alle finalità statutarie dell’Associazione. La partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea.

 

Soci

Art.  7 I Soci si distinguono in:

 

-         Soci fondatori,

-         Soci effettivi

-         Soci sostenitori.

 

Il numero dei soci è illimitato.

 

-  Soci fondatori sono quelli che sottoscrivono l’atto costitutivo dell’Associazione e   costituiscono l’ossatura dell’Associazione. I soci fondatori versano la quota associativa e partecipano all’Assemblea generale con diritto di voto.

 

-   Soci effettivi sono coloro che accettano liberamente il contenuto del presente Statuto, versano la quota associativa e partecipano attivamente all’attività dell’Associazione con diritto di voto.

 

-  Soci sostenitori sono coloro che aderiscono agli scopi dello Statuto e sostengono in modo continuativo l’opera dell’Associazione con il versamento di una speciale quota ed ulteriori contributi finanziari di collaborazione, ma che non intendono partecipare direttamente alle attività dell’Associazione od assumere responsabilità sociali. I soci sostenitori possono partecipare all’assemblea a titolo consultivo ma non hanno diritto di voto.

 

Diritti e Doveri dei Soci

Art. 8 I soci hanno diritto a frequentare i locali dell’associazione e a partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dalla stessa a riunirsi in assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l’associazione, eleggere ed essere eletti membri degli organi dirigenti. Hanno diritto di voto in assemblea i soci che abbiano rinnovato la tessera  almeno cinque giorni prima dello svolgimento della stessa. La qualità dei Soci è personale e non si trasferisce né per atto tra vivi né per successione a causa di morte. Tale qualità viene revocata per decesso, per dimissioni, per morosità, per mancato perseguimento dello scopo associativo o per aver agito contro le norme del presente statuto. Contro ogni provvedimento di espulsione è ammesso ricorso al Presidente entro trenta giorni, sul quale decide in via definitiva la prima Assemblea dei soci.

La morosità sarà dichiarata dal Consiglio decorsi 2 mesi dalla data in cui il pagamento della quota doveva effettuarsi.

 

Gli associati  e i loro eredi non hanno alcun diritto sul fondo comune e conseguentemente non possono pretendere alcunché dall’Associazione nel caso di scioglimento del rapporto per qualsiasi motivo.

 

Le dimissioni del socio devono essere comunicate in forma scritta all’Associazione almeno due mesi prima dello scadere dell’anno in corso.

 

Patrimonio ed Entrate

Art. 9  Nello svolgimento delle attività necessarie al perseguimento dei propri scopi, l’Associazione si avvale in modo prevalente e determinante dell’attività personale, gratuita e spontanea dei propri soci, che non possono svolgere con essa alcun tipo di lavoro, dipendente o autonomo. Ogni carica associativa è ricoperta a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese sostenute per l’Associazione. L’Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure se sia necessario per qualificare o specializzare l’attività da essa svolta.

 

Art.  10 Il patrimonio è costituito dai beni mobili e immobili di proprietà dell’Associazione e dal fondo cassa. Le entrate sono costituite da:

 

      a.   quote associative;

      b.    quote integrative;

c.        contributi pubblici e privati.

d.       Contributi di organismi internazionali

e.       Donazioni o lasciti testamentari

f.         Rimborsi derivanti da convenzioni

g.       entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali di cui al D.M. 25/05/1995

 

Struttura organizzativa

 

Art.  11 La struttura organizzativa dell’Associazione è composta dai seguenti organi:

 

A - Assemblea di soci;

B - Consiglio direttivo;

C - Presidente;

D -Tesoriere;

E - Segretario.

 

Art.  12 L’Assemblea è composta da tutti i soci fondatori ed effettivi, aventi diritto di voto in quanto in regola con il pagamento delle quote sociali.

 

L’Assemblea ordinaria viene convocata almeno due volte all’anno dal Presidente del Consiglio direttivo; inoltre essa è convocata ogni qualvolta il Presidente o il Consiglio ne ravvisino la necessità, ovvero quando ne faccia richiesta motivata almeno un decimo degli associati in regola con il pagamento del contributo.

 

L’Assemblea è convocata mediante lettera, contenente l’ordine del giorno, spedita per posta elettronica, a ciascuno degli associati almeno quindici giorni prima del giorno fissato per l’adunanza.

 

L’Assemblea dei soci viene convocata per:

 

·  verificare l’andamento delle attività dell’Associazione;

·   discutere, rielaborare ed approvare il Progetto annuale delle attività, proposto dal Consiglio Direttivo;

·   approvare il rendiconto consuntivo e preventivo;

·   eleggere i membri del Consiglio Direttivo.

 

L’Assemblea è valida e deliberante con l’intervento della metà dei soci aventi diritto di voto; ogni socio può rappresentare per delega scritta non più di due soci.

 

Le delibere  sono prese con la maggioranza relativa dei voti; in caso di parità il voto del Presidente vale doppio.

 

L’Assemblea straordinaria è convocata con le stesse modalità previste per l’assemblea ordinaria o da almeno un terzo dei soci aventi diritto al voto, per deliberazioni particolari, per le modifiche allo Statuto, per la ricostituzione del Consiglio Direttivo in caso di dimissionamento o impedimento di parte o totalità dei consiglieri e per lo scioglimento dell’Associazione.

 

Le decisioni sono prese con 2/3 dei voti dei soci partecipanti all’Assemblea.

 

L’assemblea, dopo averne stabilito il numero, elegge i membri del Consiglio Direttivo. Risultano eletti i candidati che ottengono più voti; a parità di voto risulta eletto il candidato più anziano.

 

Le candidature vengono espresse durante l’assemblea straordinaria ed elencate in un foglio pubblico per presa visione dei votanti.

 

Art. 13  Il Consiglio Direttivo è formato da un numero variabile di componenti tra un minimo di  cinque ed un massimo di nove elementi,  secondo  quanto deliberato di volta in volta dall’assemblea all’atto della nomina.

 

I componenti del Consiglio durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

 

Nel caso in cui un Consigliere cessi la carica prima della scadenza, il Consiglio deve provvedere alla sua sostituzione a titolo provvisorio fino alla successiva Assemblea annuale la quale provvederà in modo definitivo.

 

Le funzioni del Consigliere cosi nominato cesseranno alla data in cui doveva scadere il mandato del Consigliere che egli aveva sostituito.

 

In caso di cessazione della maggioranza dei Consiglieri in carica, si intende decaduto l’intero Consiglio.

 

Esso si riunisce almeno quattro volte l’anno per:

 

·        elaborare il Progetto annuale delle attività da proporre all’Assemblea;

 

·        verificare periodicamente l’andamento delle attività decise in Assemblea;

 

·        promuovere e coordinare il lavoro di tutti i soci;

 

·        accogliere e rifiutare le domande di adesione dei soci;

 

·        stabilire l’entità della quota associativa annuale;

 

·        redigere il rendiconto consuntivo e preventivo dell’Associazione;

 

·        convocare l’Assemblea.

 

Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi componenti un Presidente, un Vicepresidente,  un Tesoriere ed un Segretario.

 

Il Consiglio Direttivo decide a maggioranza dei presenti con voto palese e può ammettere la presenza di Soci, con diritto di parola, che abbiano particolare interesse a singoli oggetti sottoposti al consiglio stesso.

 

Art. 14  Il Presidente e, in caso di sua assenza, il Vicepresidente rappresentano legalmente l’Associazione nei confronti di terzi ed in giudizio.

 

Art. 15  Il Tesoriere ha la gestione della cassa e dei rapporti bancari intestati all’Associazione e redige le bozze del rendiconto consuntivo e preventivo.

 

Art.  16   Il Segretario coadiuva il Presidente nell’esecuzione delle delibere del Consiglio e nella gestione dell’Associazione. Esercita tutte le funzioni eventualmente delegategli dal Consiglio.

 

Art. 17 Il rendiconto economico e finanziario dell’associazione, comprendente l’esercizio sociale che va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno, deve essere presentato dal Consiglio Direttivo entro il 31 marzo dell'anno successivo e approvato dall’assemblea ordinaria dei soci entro il 30 aprile successivo.

 

Durata e scioglimento dell’Associazione

Art. 18  La durata dell’Associazione è illimitata ed essa non potrà sciogliersi che per decisione di una assemblea straordinaria appositamente convocata dal Consiglio direttivo la quale dovrà decidere sulla devoluzione del patrimonio esistente, dedotte le passività, a favore di organizzazioni di volontariato che operino in identico o analogo settore. L’assemblea provvede anche alla nomina di uno o più liquidatori da scegliersi preferibilmente tra i soci.

 

Conclusioni

Art. 19 Tutte le eventuali controversie tra soci e tra questi e l’Associazione o i suoi organi saranno sottoposte, con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di un Collegio di Tre Probiviri da nominarsi dall’Assemblea; essi giudicheranno ex bono et equo senza formalità di procedura.

 

Art. 20  Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento al Codice Civile e alle altre norme di legge in materia.

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